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Trasferimento di diritti dal pilastro 3a

Le insidie di un trasferimento
Molti lo sanno: i diritti dal pilastro 3a possono venire trasferiti a una cassa pensioni oppure a un altro contratto 3a. Ma attenzione: la tempistica del trasferimento è decisiva.
Distinguiamo tra un trasferimento prima del raggiungimento dei 59 (donne) risp. 60 (uomini) anni d’età, un trasferimento nella fase tra i 59/60 anni e il raggiungimento dell’età AVS ordinaria e un trasferimento dopo il raggiungimento dell’età AVS ordinaria.

Di principio, i contratti del pilastro 3a possono essere stipulati dai 18 anni con il raggiungimento della maggiore età. L’unico requisito è la presenza di un reddito svizzero assoggettato all’AVS. Nel 2018, i dipendenti il cui salario è assicurato presso una cassa pensioni possono versare nel pilastro 3a fino a un massimo di CHF 6768. I lavoratori indipendenti non affiliati a una cassa pensioni possono versare il 20 per cento del reddito da lavoro annuo fino a un massimo di CHF 33 840. Poiché le esigenze cambiano nel corso del tempo, è importante capire se l’avere 3a accumulato può essere trasferito altrove.

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Trasferimento fino ai 60 anni d'età

Prima del raggiungimento dei 59 risp. 60 anni d’età, i diritti da un contratto 3a possono essere trasferiti lecitamente a una cassa pensioni o a un altro contratto 3a. È possibile fare riferimento all’art. 3 cpv. 2 lett. b dell’OPP 3. Questi trasferimenti non hanno incidenza fiscale: in altre parole non vanno pagate imposte sull’avere 3a, mentre d’altro canto non è nemmeno possibile far valere in sede di dichiarazione d’imposta una deduzione per il versamento nella cassa pensioni. Il trasferimento dal pilastro 3a a una cassa pensioni è ammesso soltanto in presenza di una lacuna di acquisto. I vantaggi di tale acquisto sono costituiti innanzitutto dal migliore interesse minimo di una cassa pensioni (perché viene fissato dal legislatore risp. Consiglio federale) e dall’altro da una maggiore rendita. Inoltre, l’acquisto nella cassa pensioni può incrementare le prestazioni in caso di decesso e invalidità. Ciò è particolarmente importante quando occorre tutelare un coniuge o la famiglia.

La ripartizione di un contratto 3a in più di un conto, come ad esempio due conti 3a, è generalmente vietata, così come il trasferimento dal pilastro 3a a un conto di libero passaggio o una polizza di libero passaggio.

Compensazione di lacune LPP

Con un acquisto nella previdenza professionale è possibile recuperare sforzi di risparmio non effettuati in passato. Le lacune di risparmio possono avere diverse cause, come ad es. il passaggio da un piano LPP puro a un piano migliore presso un nuovo datore di lavoro oppure il divorzio. L’esistenza di una lacuna e la sua entità sono desumibili dal certificato di previdenza personale o possono essere verificati contattando la cassa pensioni.

Esempio: un trentottenne finora assicurato in un piano LPP che ha risparmiato secondo la LPP passa a un nuovo datore di lavoro presso cui l’intero salario è assicurato senza deduzione di coordinamento. I contributi di risparmio presso il nuovo datore di lavoro sono pari a quelli della LPP. Un salario di CHF 100 000 presso il nuovo datore di lavoro, ad esempio, dà luogo alla lacuna seguente:

Avere di risparmio LPP: 100 per cento (contributi di risparmio per 10 anni al 7 per cento e 3 anni al 10 per cento) del salario massimo assicurato LPP = 59 925

Avere di risparmio ipotetico presso il nuovo datore di lavoro: 100 per cento del salario assicurato (100 000) = 100 000

Lacuna: 100 000 meno 59 925 = 40 075

Il trentottenne, quindi, potrebbe successivamente versare fino a CHF 40 075 nella cassa pensioni del nuovo datore di lavoro con uno o più acquisti. Se l’anno successivo il salario passa da CHF 100 000 a CHF 110 000, il potenziale di acquisto aumenta proporzionalmente.

Trasferimento tra i 59 anni e l'età AVS ordinaria

Un trasferimento nel periodo tra i 59/60 anni e il raggiungimento dell’età AVS ordinaria viene trattato in modo più differenziato. Particolarmente delicato è il trasferimento alla cassa pensioni. In molti cantoni non ha incidenza fiscale (nessuna tassazione dell’avere 3a, ma anche nessuna deduzione di un acquisto), mentre in alcuni altri il pagamento dell’avere 3a viene tassato e l’acquisto è deducibile in sede di dichiarazione d’imposta (v. decisioni giudiziarie AG e ZH). Nell’interpretazione di questi due cantoni, in tali situazioni si verificano due eventi indipendenti: il percepimento di una prestazione di vecchiaia secondo l’art. 3 cpv. 2 lett. a OPP 3 e in seguito un acquisto nella cassa pensioni. È lecito anche il trasferimento a un altro contratto 3a, che però deve avvenire prima della scadenza del contratto. Tale norma è particolarmente rilevante per i contratti con compagnie assicurative. Non è ammessa invece la ripartizione di un singolo contratto in più contratti.

Trasferimento dopo l'età AVS ordinaria

Né la legge, né le pubblicazioni finora divulgate sono giunte a una risposta affidabile circa la liceità del trasferimento di diritti 3a ad altri contratti o a una cassa pensioni ancora attiva dopo il superamento dell’età AVS ordinaria. Secondo la legge, i contratti 3a scadono di principio con il raggiungimento dell’età AVS, perciò il trasferimento è tendenzialmente da ritenersi illecito.
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