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Nuovo modello di aliquota di conversione
Pax modifica l’aliquota di conversione per le rendite future
Pubblicazione 13.04.2022

Da anni ormai la previdenza professionale deve affrontare difficili sfide: i bassi interessi, l’evoluzione demografica, l’aumento dell’aspettativa di vita e, quindi, le rendite percepite per un periodo sempre più lungo. L’aliquota di conversione prevista dalla legge per la parte obbligatoria dell’avere di vecchiaia è del 6.8 percento, un valore che non corrisponde più alla realtà economica del paese, in quanto comporta una ridistribuzione indesiderata dei redditi dagli assicurati attivi ai beneficiari di rendite. Pax ha reagito a questa situazione sviluppando un nuovo modello di aliquota di conversione.

L’aliquota di conversione troppo alta del 6.8 percento è un punto centrale. Essa rappresenta una promessa di rendite che non è più possibile mantenere. Ciò porta a una ridistribuzione di fondi dalle persone assicurate attive ai beneficiari di rendite, il che non è previsto nel sistema della previdenza professionale.

Per ridurre questo finanziamento trasversale indesiderato è necessario abbassare l’aliquota di conversione. «Solo così sarà possibile sostenere l’importante responsabilità nei confronti di tutte le persone assicurate e garantire una previdenza sicura, con soluzioni pragmatiche e orientate al futuro», dice Yvonne Häring, responsabile del settore Prodotti & Attuariato e membro della direzione di Pax.

La maggior parte degli istituti di previdenza ha già abbassato l’aliquota di conversione. Ora anche Pax introdurrà una modifica per le rendite future. Ma Pax ha intrapreso la propria strada con un nuovo modello di calcolo per poter garantire riduzioni il più possibile equilibrate e per tenere conto degli interessi di tutte le persone assicurate.

Il nuovo modello di aliquota di conversione funziona così
Contrariamente a quanto avviene comunemente sul mercato, con il nuovo modello Pax prende sempre in considerazione sia l’avere di vecchiaia obbligatorio sia quello sovraobbligatorio per calcolare la rendita di vecchiaia. Oltre al conto testimone LPP prescritto dalla legge e al calcolo eseguito secondo la prassi del mercato, Pax esegue anche un proprio calcolo comparativo, in cui si considerano l’avere di vecchiaia obbligatorio con l’aliquota di conversione minima del 6.8% prescritta dalla legge e l’avere di vecchiaia sovraobbligatorio con la relativa aliquota di conversione e con un fattore del 50%. Pax si basa sempre sul più alto dei tre valori risultanti dai calcoli, a favore degli assicurati.

Poiché nel calcolo comparativo Pax considera sempre l’avere di vecchiaia obbligatorio e quello sovraobbligatorio, sono utili gli acquisti volontari che godono di benefici fiscali, in quanto gli assicurati con un avere di vecchiaia sovraobbligatorio approfitteranno in ogni caso di una rendita di vecchiaia più alta. Grazie al calcolo comparativo già un piccolo avere di vecchiaia sovraobbligatorio può avere un effetto positivo sulla rendita di vecchiaia.

Inoltre, grazie alla riduzione della ridistribuzione, gli assicurati attivi ottengono una migliore corresponsione di interessi sul loro avere di vecchiaia sovraobbligatorio, in quanto potranno godere di una parte più consistente del rendimento del loro patrimonio.

Saranno sempre rispettate le prestazioni minime prescritte dalla LPP. Queste modifiche non riguarderanno gli assicurati con le prestazioni minime di legge. Le rendite in corso rimarranno invariate.

Evoluzione della futura aliquota di conversione
Il nuovo modello di aliquota di conversione Pax sarà introdotto il 2 gennaio 2023. L’aliquota di conversione sarà abbassata gradualmente, per ridurre gli effetti per le persone che sono già vicine al pensionamento.


Aliquote di conversione

(pensionamento ordinario)

per l’avere di vecchiaia LPP   per l’avere di vecchiaia sovraobbligatorio
2023 6.5 % 4.6 %
2024 6.2 % 4.405%/4.38% (uomo/donna)
2025 6.0% 4.405%/4.38% (uomo/donna) (*)


In ogni caso si applicherà il seguente principio: se entrerà in vigore una riforma della LPP, si applicherà al massimo l’aliquota di conversione minima LPP introdotta con la riforma.

(*) con riserva di approvazione da parte della FINMA.


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Samuel Wernli
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