ABC della previdenza
Il privilegio in caso di fallimento protegge i diritti assicurativi in caso di fallimento del contraente. Se coniugi o discendenti sono designati come beneficiari, i diritti assicurativi non sono soggetti all'esecuzione forzata a favore dei creditori, con riserva di eventuali diritti di pegno (art. 80 LCA). Ciò significa che i creditori non possono accedere all'assicurazione sulla vita in caso di fallimento. La prestazione assicurativa resta alla famiglia e serve alla sua sicurezza finanziaria. Questo privilegio è un importante meccanismo di protezione, in particolare per i lavoratori indipendenti.
Termini popolari dell'ABC della previdenza