ABC della previdenza
Quando lascia definitivamente la Svizzera, può in linea di principio prelevare integralmente il Suo avere del pilastro 3a dopo la cancellazione – indipendentemente dal Paese di destinazione. Per l'avere della cassa pensioni (secondo pilastro) vale un'importante limitazione: se si trasferisce in un Paese UE o AELS con assicurazione sociale obbligatoria, la parte obbligatoria non viene versata ma resta su un conto di libero passaggio fino all'età di riferimento (prelievo al più presto cinque anni prima). La parte sovraobbligatoria può invece essere versata. Se lascia la Svizzera per un Paese al di fuori dell'UE/AELS, l'intero avere può essere prelevato. Si faccia consigliare prima della partenza per chiarire le conseguenze fiscali e previdenziali.
Termini popolari dell'ABC della previdenza