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ABC della previdenza

Divorzio

In caso di divorzio, un contratto di previdenza vincolata (pilastro 3a) può essere trasferito in tutto o in parte al coniuge divorziato – sulla base di una cessione o di un'attribuzione giudiziaria (art. 4 cpv. 3 OPP 3). L'importo può essere versato esclusivamente a un istituto di previdenza del secondo pilastro o a una soluzione del pilastro 3a del coniuge divorziato. Un versamento in contanti è escluso. Ha bisogno della sentenza di divorzio in vigore, dell'indicazione del nuovo istituto di previdenza e della sua conferma come istituto riconosciuto. Il capitale previdenziale resta così nel circuito protetto della previdenza.

ABC della previdenza

Versicherungen haben ihre eigene Sprache. Manche Fachbegriffe lassen sich nicht vermeiden – aber sie lassen sich erklären. In unserem Vorsorge-ABC finden Sie die wichtigsten Begriffe.

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