ABC della previdenza
In caso di divorzio, un contratto di previdenza vincolata (pilastro 3a) può essere trasferito in tutto o in parte al coniuge divorziato – sulla base di una cessione o di un'attribuzione giudiziaria (art. 4 cpv. 3 OPP 3). L'importo può essere versato esclusivamente a un istituto di previdenza del secondo pilastro o a una soluzione del pilastro 3a del coniuge divorziato. Un versamento in contanti è escluso. Ha bisogno della sentenza di divorzio in vigore, dell'indicazione del nuovo istituto di previdenza e della sua conferma come istituto riconosciuto. Il capitale previdenziale resta così nel circuito protetto della previdenza.
Termini popolari dell'ABC della previdenza