Una scelta per il futuro
Principi della previdenza professionale
Le cose belle hanno bisogno di tempo: nel 1985 è stata riorganizzata la previdenza professionale, ma solo vent’anni dopo è stata emanata un’ordinanza dettagliata a livello legislativo. Da allora vigono cinque importanti principi previdenziali.
La previdenza professionale è stata completamente riorganizzata nel 1985. I tratti generali erano noti fin dall’introduzione, i dettagli invece no. Dall’inizio era chiaro, ad esempio, che la previdenza professionale sarebbe stata una previdenza collettiva. I principi si sono poi cristallizzati sempre di più nel corso del tempo e, dopo essersi affermati storicamente, a livello legislativo sono stati sanciti per la prima volta con un certo grado di dettaglio nel 2005 nel quadro della 1ª revisione LPP del Consiglio federale.
I principi della previdenza professionale sono disciplinati in dettaglio agli articoli da 1 a 1h dell’Ordinanza sulla LPP, la cosiddetta OPP 2 (Ordinanza sulla previdenza professionale). Secondo tali disposizioni, la previdenza professionale deve essere
- adeguata
- collettiva
- rispettosa del principio della parità di trattamento
- pianificata
- e rispettosa del principio d’assicurazione.

L’adeguatezza (v. art. 1 e 1a OPP 2) mira ad assicurare prestazioni di entità ragionevole ed evitare prestazioni troppo elevate nella previdenza professionale. Questo obiettivo viene raggiunto mediante due prescrizioni di controllo alternative: da un lato, i contributi di risparmio possono ammontare al massimo al 25% del salario assicurato. Con un salario effettivamente assicurato di CHF 80 000, ad esempio, la somma dei contributi di risparmio versati da lavoratori e datori di lavoro non può eccedere CHF 20 000.
Dall’altro, la rendita di vecchiaia dalla cassa pensioni e la rendita di vecchiaia AVS non possono eccedere insieme determinate percentuali. Se un sessantacinquenne, ad esempio, ha un salario assicurato di CHF 100 000, la somma tra rendita di vecchiaia dalla cassa pensioni e dall’AVS può ammontare al massimo a CHF 85 000.
La previdenza professionale deve essere collettiva (v. art. 1c OPP 2). Se un’azienda ha un piano rivolto ai quadri per tutte le persone con diritto di firma, ad esempio, tutte le persone con diritto di firma vi devono aderire. La formazione di questi gruppi deve seguire criteri oggettivi come salario, età o diritto di firma e non può essere ristretta individualmente a singole persone (ad es. sulla base dell’età, con il risultato che le persone assicurate siano i soli azionisti). A seconda della situazione, queste soluzioni possono provocare domande scomode da parte delle autorità fiscali.
La previdenza deve rispettare il principio della parità di trattamento (v. art. 1f OPP 2). In altre parole, per tutti gli assicurati di un gruppo devono valere le stesse regole. Se, ad esempio, per il gruppo «Aventi diritto di firma» viene risparmiato il 10% del salario effettivo, questa regola deve valere per tutti gli appartenenti al gruppo.
Secondo l’art. 1g OPP 2, la previdenza deve essere pianificata. In altre parole, tutti gli aspetti come prestazioni, forma delle prestazioni, finanziamento, requisiti per il pagamento di prestazioni e altro ancora devono essere disciplinati nel regolamento previdenziale. Il regolamento, ad esempio, deve sancire se una persona assicurata ha diritto di percepire l’avere di vecchiaia sotto forma di capitale e qual è il primo momento utile per il percepimento di tale capitale (così come della rendita di vecchiaia). Se una fattispecie non viene disciplinata o non viene menzionata, come ad esempio la possibilità di un acquisto volontario, non è possibile versare contributi di acquisto e le autorità fiscali non li riconoscono come deduzione dal reddito.
La previdenza, infine, deve rispettare il principio d’assicurazione (v. art. 1h OPP 2). Questo principio è rispettato se una determinata quota dei contributi viene destinata al finanziamento di prestazioni di rischio (decesso e invalidità). Con questa norma, il legislatore intende sostanzialmente evitare che la previdenza professionale venga impiegata esclusivamente a fini di risparmio.
Alcuni cantoni hanno declinato i principi in fogli informativi molto chiari a cui viene fatto riferimento in allegato. Inoltre sono menzionate alcune sentenze dalla ricca giurisprudenza in materia.
Autore:
Roger Iff, tributaristaSorgente:
- Luzerner Steuerbuch Band 2: Merkblatt § 70 Nr. 2 Steuerbefreiung von Einrichtung der beruflichen Vorsorge (www.steuerbuch.lu.ch Band 2; in tedesco)
- St. Galler Steuerbuch online: Merkblatt 45 Nr. 7 Beiträge an Einrichtungen der beruflichen Vorsorge (www.steuern.sg.ch steuerbuch online/ Inhaltsverzeichnis; in tedesco)
- Sul tema «tre piani di previdenza in una PMI con 7 dipendenti» v. sentenza A-14-54 del Tribunale amministrativo dei Grigioni dell’8 gennaio 2016 ( www.justiz-gr.ch Tribunale / Tribunale amministrativo / Giurisprudenza; 28 pagine, ma molto istruttiva)
- Sulla strutturazione dei piani di un dentista che aveva come dipendenti la moglie e due igienisti dentali v. Tribunale federale 2C_745/2016 del 6 febbraio 2017 (www.google.ch; sentenza in francese)
- Sulla violazione del principio della parità di trattamento e sulle conseguenze fiscali per la SA coinvolta v. Commissione di ricorso in materia di contribuzioni di Zurigo, decisione ST.2010.53-56 del 29 novembre 2010 (www.strgzh.ch; in tedesco)
- Sulla violazione del principio della parità di trattamento e sulle conseguenze fiscali per l’azionista v. Commissione di ricorso in materia di contribuzioni di Zurigo, decisione ST.2011.358-362 (in tedesco).